Web Immagini Video Maps News Gruppi Gmail altro »
Gruppi visitati di recente | Guida | Entra
Home page di Google Gruppi
liquidatore di società frettoloso
Al momento sono presenti troppi argomenti in questo gruppo da visualizzare per primi. Per visualizzare questo argomento per primo, rimuovi questa opzione da un altro argomento.
Si è verificato un errore durante l'elaborazione della tua richiesta. Riprova.
contrassegno
  6 messaggi - Comprimi tutto  -  Traduci tutto in Tradotto (Visualizza tutti gli originali)
Il gruppo nel quale stai postando è un gruppo Usenet. I messaggi postati in questo gruppo rendono la tua email visibile a chiunque su Internet
Il messaggio di risposta non è stato inviato.
Post riuscito
 
Da:
A:
Cc:
Risposta a:
Aggiungi Cc | Aggiungi Followup-to | Modifica oggetto
Oggetto:
Convalida:
A scopo di verifica, digita i caratteri visualizzati nell'immagine qui di seguito o i numeri pronunciati quando fai clic sull'icona per l'accesso facilitato. Ascolta e digita i numeri che senti
 
Enrico Gorini  
Vedi profilo  
 Altre opzioni 9 Nov, 16:40
Da: "Enrico Gorini" <enricogor...@libero.it>
Data: Mon, 9 Nov 2009 16:40:42 +0100
Locale: Lun 9 Nov 2009 16:40
Oggetto: liquidatore di società frettoloso

Da vecchi studi effettuati, ricordo di essermi convinto che se un liquidatore di società chiudesse la società senza aver soddisfatto i sedicenti creditori (laddove vi sia evidenza documentale), risponde in persona propria verso i creditori insoddisfatti

Vi risulta ?  qual è il principio normativo ?

enrico gorini


    Rispondi    Rispondi all'autore    Inoltra  
Devi eseguire l'accesso prima di poter postare i messaggi.
Per pubblicare un messaggio è necessario, innanzitutto, partecipare a questo gruppo.
Aggiorna il tuo nickname nella pagina delle impostazioni dell'iscrizione prima di postare i messaggi.
Non sei autorizzato a postare messaggi.
Pierpaolo Rosetti  
Vedi profilo  
 Altre opzioni 9 Nov, 19:49
Da: Pierpaolo Rosetti <cos...@lexfree.it>
Data: Mon, 9 Nov 2009 10:49:03 -0800 (PST)
Locale: Lun 9 Nov 2009 19:49
Oggetto: Re: liquidatore di società frettoloso
La responsabilità è regolata dall'attuale articolo 2489 c.c., che
richiama le norme della responsabilità degli amministratori.

Saluti
Pierpaolo Rosetti
Via Nazario Sauro 162
63039 San Benedetto del Tronto (AP)
0735753325


    Rispondi    Rispondi all'autore    Inoltra  
Devi eseguire l'accesso prima di poter postare i messaggi.
Per pubblicare un messaggio è necessario, innanzitutto, partecipare a questo gruppo.
Aggiorna il tuo nickname nella pagina delle impostazioni dell'iscrizione prima di postare i messaggi.
Non sei autorizzato a postare messaggi.
Enrico Gorini  
Vedi profilo  
 Altre opzioni 10 Nov, 11:53
Da: "Enrico Gorini" <enricogor...@libero.it>
Data: Tue, 10 Nov 2009 11:53:07 +0100
Locale: Mar 10 Nov 2009 11:53
Oggetto: Re: [legalit] Re: liquidatore di società frettoloso
Stiamo parlando di insoddisfazione di un creditore sociale, per la
frettolosa chiusura societaria.
L'art.2489 (liquidatori di s.r.l.), richiamato da Rosetti, riguarda invece
la responsabilità generale per danni.

Determinante è l'art.2495, il quale prevede, in effetti, che se il
liquidatore ripartisce il bilancio finale fra i soci, non tenendo conto dei
crediti dei terzi, questi ultimi possono rifarsi contro di lui, dopo la
cancellazione della società, nei limiti del danno sofferto, pari alla somma
ingiustamente da lui ripartita e sottratta ai creditori.

Mi sembra una bella norma che colpisce le società che tentano di cancellarsi
in fretta per stoppare eventuali creditori rognosi.

enrico gorini


    Rispondi    Rispondi all'autore    Inoltra  
Devi eseguire l'accesso prima di poter postare i messaggi.
Per pubblicare un messaggio è necessario, innanzitutto, partecipare a questo gruppo.
Aggiorna il tuo nickname nella pagina delle impostazioni dell'iscrizione prima di postare i messaggi.
Non sei autorizzato a postare messaggi.
edoardo patini  
Vedi profilo  
 Altre opzioni 10 Nov, 19:23
Da: "edoardo patini" <pat...@officine.it>
Data: Tue, 10 Nov 2009 19:23:53 +0100
Locale: Mar 10 Nov 2009 19:23
Oggetto: Re: [legalit] Re: liquidatore di società frettoloso
Caro Enrico, mi permetto di dissociarmi, con il dovuto rispetto :) dal Tuo
elogio al legislatore.
La norma in realtà costituisce un agilissimo strumento per "fregare" i
creditori.
Se le operazioni di liquidazione (che in teoria potrebbero anche articolarsi
mediante attribuzioni di denaro e di immobili, ai soci) non sono sanzionate
da inefficacia (nel caso ovviamente di soppravvivenza di debiti a carico
della società cancellata) e se l'unico rimedio previsto per i creditori
pretermessi è quello risarcitorio nei confronti del liquidatore, penso che
anche il più ingenuo dei truffatori provvederà a nominare quale liquidatore
il classico soggetto nullatenente, dopo di che i creditori potranno fare
tutti i giudizi che vorranno ... tanto non servirebbero a nulla se non a
spendere denaro e ad ingolfare i tribunali di altra carta straccia.

Chi legifera dovrebbe pensare, per prima cosa, alla patologia dei
comportamenti dei destinatari delle norme, e non ricorrere a rimedi che
potrebbero avere effettiva utilità inun contesto assolutamente immaginifico.

E.


    Rispondi    Rispondi all'autore    Inoltra  
Devi eseguire l'accesso prima di poter postare i messaggi.
Per pubblicare un messaggio è necessario, innanzitutto, partecipare a questo gruppo.
Aggiorna il tuo nickname nella pagina delle impostazioni dell'iscrizione prima di postare i messaggi.
Non sei autorizzato a postare messaggi.
Enrico Gorini  
Vedi profilo  
 Altre opzioni 10 Nov, 19:40
Da: "Enrico Gorini" <enricogor...@libero.it>
Data: Tue, 10 Nov 2009 19:40:00 +0100
Oggetto: Re: [legalit] Re: liquidatore di società frettoloso
Mi sembra che sbagli a dire che l'azione contro il liquidatore sia l'unico
rimedio, giacchè la norma assicura il recupero anche nei confronti dei soci
che abbiano riscosso somme in sede di bilancio finale.
Rimane l'ovvia incertezza, invece, quanto alla dissipatezza della società (a
resp limitata) durante la vita sociale: come noto, i creditori possono
sempre rimanere scontenti, salvo il reato di bancarotta e conseguente
responsabilizzazione illimitata dei soci.

enrico gorini


    Rispondi    Rispondi all'autore    Inoltra  
Devi eseguire l'accesso prima di poter postare i messaggi.
Per pubblicare un messaggio è necessario, innanzitutto, partecipare a questo gruppo.
Aggiorna il tuo nickname nella pagina delle impostazioni dell'iscrizione prima di postare i messaggi.
Non sei autorizzato a postare messaggi.
edoardo patini  
Vedi profilo  
 Altre opzioni 11 Nov, 18:14
Da: "edoardo patini" <pat...@officine.it>
Data: Wed, 11 Nov 2009 18:14:56 +0100
Locale: Mer 11 Nov 2009 18:14
Oggetto: Re: [legalit] Re: liquidatore di società frettoloso
Hai ragione, mi sono senza dubbio espresso male.
L'azione nei confronti degli amministratori non è l'unico rimedio,
sussistendo anche quella contro i soci e nei limiti di quanto da questi
ricevuto nel bilancio di liquidazione (nei meandri del quale è agevolissimo
far sparire enormi capitali: pensa ad esempio al pagamento di ingenti somme,
anche mediante datoip in solutum di immobili, in favore di creditori
apparenti).
Il concetto che cercavo di esprimere era quello relativo alla alla vacuità
di alcuni rimedi previsti nel nostro ordinamento rispetto alla
"sostanzialità" degli effetti perseguibili mediante l'abuso delle norme.
Uno dei settori nei quali opero di più è quello delle revocatorie, dei
giudizi di simulazione, nonchè più in generale di tutto quel coacervo di
azioni (scarsissime, velleitarie e farraginose) poste a tutela del credito e
che in relatà tutelano solo i debitori.
Lavorando quasi a tempo pieno in questi settori mi sento di poter affermare
che il nostro sistema di diritto ha creato la figura - molto italiota - del
"debitore professionale" e che gli strumenti in nostro possesso per far
regredire queste professionalità allo stato dilettantesco sono
eccessivamente tipizzate, sicchè troppo spesso si assiste alla insorgenza di
schemi elusivi dei debiti articolati su complessi di atti sempre più
sofisticati, mentre gli strumeti posti a tutela del creditore (assolutamente
inidonei allo scopo) ricevono aggiornamenti più o meno ventennali.


    Rispondi    Rispondi all'autore    Inoltra  
Devi eseguire l'accesso prima di poter postare i messaggi.
Per pubblicare un messaggio è necessario, innanzitutto, partecipare a questo gruppo.
Aggiorna il tuo nickname nella pagina delle impostazioni dell'iscrizione prima di postare i messaggi.
Non sei autorizzato a postare messaggi.
Fine dei messaggi
« Torna alle discussioni « Argomento più recente     Argomento meno recente »

Crea un gruppo - Google Gruppi - Home page di Google - Termini di servizio - Norme sulla privacy
©2009 Google