Da vecchi studi effettuati, ricordo di essermi convinto che se un liquidatore di società chiudesse la società senza aver soddisfatto i sedicenti creditori (laddove vi sia evidenza documentale), risponde in persona propria verso i creditori insoddisfatti
Stiamo parlando di insoddisfazione di un creditore sociale, per la frettolosa chiusura societaria.
L'art.2489 (liquidatori di s.r.l.), richiamato da Rosetti, riguarda invece la responsabilità generale per danni.
Determinante è l'art.2495, il quale prevede, in effetti, che se il liquidatore ripartisce il bilancio finale fra i soci, non tenendo conto dei crediti dei terzi, questi ultimi possono rifarsi contro di lui, dopo la cancellazione della società, nei limiti del danno sofferto, pari alla somma ingiustamente da lui ripartita e sottratta ai creditori.
Mi sembra una bella norma che colpisce le società che tentano di cancellarsi in fretta per stoppare eventuali creditori rognosi.
----- Original Message ----- From: "Pierpaolo Rosetti" <cos...@lexfree.it>
To: "legalit" <legalit@googlegroups.com>
Sent: Monday, November 09, 2009 7:49 PM
Subject: [legalit] Re: liquidatore di società frettoloso
La responsabilità è regolata dall'attuale articolo 2489 c.c., che
richiama le norme della responsabilità degli amministratori.
Saluti
Pierpaolo Rosetti
Via Nazario Sauro 162
63039 San Benedetto del Tronto (AP)
0735753325
Caro Enrico, mi permetto di dissociarmi, con il dovuto rispetto :) dal Tuo elogio al legislatore.
La norma in realtà costituisce un agilissimo strumento per "fregare" i creditori.
Se le operazioni di liquidazione (che in teoria potrebbero anche articolarsi mediante attribuzioni di denaro e di immobili, ai soci) non sono sanzionate da inefficacia (nel caso ovviamente di soppravvivenza di debiti a carico della società cancellata) e se l'unico rimedio previsto per i creditori pretermessi è quello risarcitorio nei confronti del liquidatore, penso che anche il più ingenuo dei truffatori provvederà a nominare quale liquidatore il classico soggetto nullatenente, dopo di che i creditori potranno fare tutti i giudizi che vorranno ... tanto non servirebbero a nulla se non a spendere denaro e ad ingolfare i tribunali di altra carta straccia.
Chi legifera dovrebbe pensare, per prima cosa, alla patologia dei comportamenti dei destinatari delle norme, e non ricorrere a rimedi che potrebbero avere effettiva utilità inun contesto assolutamente immaginifico.
----- Original Message ----- From: "Enrico Gorini" <enricogor...@libero.it>
To: <legalit@googlegroups.com>
Sent: Tuesday, November 10, 2009 11:53 AM
Subject: [legalit] Re: liquidatore di società frettoloso
> Stiamo parlando di insoddisfazione di un creditore sociale, per la
> frettolosa chiusura societaria.
> L'art.2489 (liquidatori di s.r.l.), richiamato da Rosetti, riguarda invece
> la responsabilità generale per danni.
> Determinante è l'art.2495, il quale prevede, in effetti, che se il
> liquidatore ripartisce il bilancio finale fra i soci, non tenendo conto > dei
> crediti dei terzi, questi ultimi possono rifarsi contro di lui, dopo la
> cancellazione della società, nei limiti del danno sofferto, pari alla > somma
> ingiustamente da lui ripartita e sottratta ai creditori.
> Mi sembra una bella norma che colpisce le società che tentano di > cancellarsi
> in fretta per stoppare eventuali creditori rognosi.
> enrico gorini
> ----- Original Message ----- > From: "Pierpaolo Rosetti" <cos...@lexfree.it>
> To: "legalit" <legalit@googlegroups.com>
> Sent: Monday, November 09, 2009 7:49 PM
> Subject: [legalit] Re: liquidatore di società frettoloso
> La responsabilità è regolata dall'attuale articolo 2489 c.c., che
> richiama le norme della responsabilità degli amministratori.
> Saluti
> Pierpaolo Rosetti
> Via Nazario Sauro 162
> 63039 San Benedetto del Tronto (AP)
> 0735753325
Mi sembra che sbagli a dire che l'azione contro il liquidatore sia l'unico rimedio, giacchè la norma assicura il recupero anche nei confronti dei soci che abbiano riscosso somme in sede di bilancio finale.
Rimane l'ovvia incertezza, invece, quanto alla dissipatezza della società (a resp limitata) durante la vita sociale: come noto, i creditori possono sempre rimanere scontenti, salvo il reato di bancarotta e conseguente responsabilizzazione illimitata dei soci.
----- Original Message ----- From: "edoardo patini" <pat...@officine.it>
To: <legalit@googlegroups.com>
Sent: Tuesday, November 10, 2009 7:23 PM
Subject: [legalit] Re: liquidatore di società frettoloso
Caro Enrico, mi permetto di dissociarmi, con il dovuto rispetto :) dal Tuo
elogio al legislatore.
La norma in realtà costituisce un agilissimo strumento per "fregare" i
creditori.
Se le operazioni di liquidazione (che in teoria potrebbero anche articolarsi
mediante attribuzioni di denaro e di immobili, ai soci) non sono sanzionate
da inefficacia (nel caso ovviamente di soppravvivenza di debiti a carico
della società cancellata) e se l'unico rimedio previsto per i creditori
pretermessi è quello risarcitorio nei confronti del liquidatore, penso che
anche il più ingenuo dei truffatori provvederà a nominare quale liquidatore
il classico soggetto nullatenente, dopo di che i creditori potranno fare
tutti i giudizi che vorranno ... tanto non servirebbero a nulla se non a
spendere denaro e ad ingolfare i tribunali di altra carta straccia.
Chi legifera dovrebbe pensare, per prima cosa, alla patologia dei
comportamenti dei destinatari delle norme, e non ricorrere a rimedi che
potrebbero avere effettiva utilità inun contesto assolutamente immaginifico.
E.
----- Original Message ----- From: "Enrico Gorini" <enricogor...@libero.it>
To: <legalit@googlegroups.com>
Sent: Tuesday, November 10, 2009 11:53 AM
Subject: [legalit] Re: liquidatore di società frettoloso
> Stiamo parlando di insoddisfazione di un creditore sociale, per la
> frettolosa chiusura societaria.
> L'art.2489 (liquidatori di s.r.l.), richiamato da Rosetti, riguarda invece
> la responsabilità generale per danni.
> Determinante è l'art.2495, il quale prevede, in effetti, che se il
> liquidatore ripartisce il bilancio finale fra i soci, non tenendo conto
> dei
> crediti dei terzi, questi ultimi possono rifarsi contro di lui, dopo la
> cancellazione della società, nei limiti del danno sofferto, pari alla
> somma
> ingiustamente da lui ripartita e sottratta ai creditori.
> Mi sembra una bella norma che colpisce le società che tentano di
> cancellarsi
> in fretta per stoppare eventuali creditori rognosi.
> enrico gorini
> ----- Original Message ----- > From: "Pierpaolo Rosetti" <cos...@lexfree.it>
> To: "legalit" <legalit@googlegroups.com>
> Sent: Monday, November 09, 2009 7:49 PM
> Subject: [legalit] Re: liquidatore di società frettoloso
> La responsabilità è regolata dall'attuale articolo 2489 c.c., che
> richiama le norme della responsabilità degli amministratori.
> Saluti
> Pierpaolo Rosetti
> Via Nazario Sauro 162
> 63039 San Benedetto del Tronto (AP)
> 0735753325
Hai ragione, mi sono senza dubbio espresso male.
L'azione nei confronti degli amministratori non è l'unico rimedio, sussistendo anche quella contro i soci e nei limiti di quanto da questi ricevuto nel bilancio di liquidazione (nei meandri del quale è agevolissimo far sparire enormi capitali: pensa ad esempio al pagamento di ingenti somme, anche mediante datoip in solutum di immobili, in favore di creditori apparenti).
Il concetto che cercavo di esprimere era quello relativo alla alla vacuità di alcuni rimedi previsti nel nostro ordinamento rispetto alla "sostanzialità" degli effetti perseguibili mediante l'abuso delle norme.
Uno dei settori nei quali opero di più è quello delle revocatorie, dei giudizi di simulazione, nonchè più in generale di tutto quel coacervo di azioni (scarsissime, velleitarie e farraginose) poste a tutela del credito e che in relatà tutelano solo i debitori.
Lavorando quasi a tempo pieno in questi settori mi sento di poter affermare che il nostro sistema di diritto ha creato la figura - molto italiota - del "debitore professionale" e che gli strumenti in nostro possesso per far regredire queste professionalità allo stato dilettantesco sono eccessivamente tipizzate, sicchè troppo spesso si assiste alla insorgenza di schemi elusivi dei debiti articolati su complessi di atti sempre più sofisticati, mentre gli strumeti posti a tutela del creditore (assolutamente inidonei allo scopo) ricevono aggiornamenti più o meno ventennali.
----- Original Message ----- From: "Enrico Gorini" <enricogor...@libero.it>
To: <legalit@googlegroups.com>
Sent: Tuesday, November 10, 2009 7:40 PM
Subject: [legalit] Re: liquidatore di società frettoloso
> Mi sembra che sbagli a dire che l'azione contro il liquidatore sia l'unico
> rimedio, giacchè la norma assicura il recupero anche nei confronti dei > soci
> che abbiano riscosso somme in sede di bilancio finale.
> Rimane l'ovvia incertezza, invece, quanto alla dissipatezza della società > (a
> resp limitata) durante la vita sociale: come noto, i creditori possono
> sempre rimanere scontenti, salvo il reato di bancarotta e conseguente
> responsabilizzazione illimitata dei soci.
> enrico gorini
> ----- Original Message ----- > From: "edoardo patini" <pat...@officine.it>
> To: <legalit@googlegroups.com>
> Sent: Tuesday, November 10, 2009 7:23 PM
> Subject: [legalit] Re: liquidatore di società frettoloso
> Caro Enrico, mi permetto di dissociarmi, con il dovuto rispetto :) dal Tuo
> elogio al legislatore.
> La norma in realtà costituisce un agilissimo strumento per "fregare" i
> creditori.
> Se le operazioni di liquidazione (che in teoria potrebbero anche > articolarsi
> mediante attribuzioni di denaro e di immobili, ai soci) non sono > sanzionate
> da inefficacia (nel caso ovviamente di soppravvivenza di debiti a carico
> della società cancellata) e se l'unico rimedio previsto per i creditori
> pretermessi è quello risarcitorio nei confronti del liquidatore, penso che
> anche il più ingenuo dei truffatori provvederà a nominare quale > liquidatore
> il classico soggetto nullatenente, dopo di che i creditori potranno fare
> tutti i giudizi che vorranno ... tanto non servirebbero a nulla se non a
> spendere denaro e ad ingolfare i tribunali di altra carta straccia.
> Chi legifera dovrebbe pensare, per prima cosa, alla patologia dei
> comportamenti dei destinatari delle norme, e non ricorrere a rimedi che
> potrebbero avere effettiva utilità inun contesto assolutamente > immaginifico.
> E.
> ----- Original Message ----- > From: "Enrico Gorini" <enricogor...@libero.it>
> To: <legalit@googlegroups.com>
> Sent: Tuesday, November 10, 2009 11:53 AM
> Subject: [legalit] Re: liquidatore di società frettoloso
>> Stiamo parlando di insoddisfazione di un creditore sociale, per la
>> frettolosa chiusura societaria.
>> L'art.2489 (liquidatori di s.r.l.), richiamato da Rosetti, riguarda >> invece
>> la responsabilità generale per danni.
>> Determinante è l'art.2495, il quale prevede, in effetti, che se il
>> liquidatore ripartisce il bilancio finale fra i soci, non tenendo conto
>> dei
>> crediti dei terzi, questi ultimi possono rifarsi contro di lui, dopo la
>> cancellazione della società, nei limiti del danno sofferto, pari alla
>> somma
>> ingiustamente da lui ripartita e sottratta ai creditori.
>> Mi sembra una bella norma che colpisce le società che tentano di
>> cancellarsi
>> in fretta per stoppare eventuali creditori rognosi.
>> enrico gorini
>> ----- Original Message ----- >> From: "Pierpaolo Rosetti" <cos...@lexfree.it>
>> To: "legalit" <legalit@googlegroups.com>
>> Sent: Monday, November 09, 2009 7:49 PM
>> Subject: [legalit] Re: liquidatore di società frettoloso
>> La responsabilità è regolata dall'attuale articolo 2489 c.c., che
>> richiama le norme della responsabilità degli amministratori.
>> Saluti
>> Pierpaolo Rosetti
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