Caro Davide,
ti ringrazio per la risposta ma rileggendo l’art. 250 mi sono
autodeterminato nel senso di notificare la citazione testi a mezzo U.G.
Ritengo che debba esserci una differenza, anche se insensata, tra la
richiesta della parte interessata, ex 1 comma, e richiesta delle parti
private ex 3 comma.
Ho preferito non rischiare.
Gianni Cataldi
STUDIO DELL'AVVOCATO
GIOVANNI CATALDI
Via F. Meninni n. 235 - 70024 Gravina in Puglia (BA) Tel. / Fax +39
080.326.82.66 Mobile +39 333.610.41.70
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Da: legalit@googlegroups.com [mailto:legalit@googlegroups.com] Per conto di
Davide D Eugenio
Inviato: venerdì 5 febbraio 2010 16:37
A: legalit@googlegroups.com
Oggetto: R: [legalit] Citazione teste a mezzo raccomandata
Da me (Foro di Genova) in studio difendiamo moltissimi ospedali pubblici ed
io personalmente notifico l'intimazione testi con semplice raccomandata
senza ricevere eccezioni di sorta né dalle parti né dai giudici. Ho sempre
ottenuto termini per rinotificare e fare ricerche anagrafiche.
--- Ven 5/2/10, Gianni Cataldi <giovannicata...@tele2.it> ha scritto:
Da: Gianni Cataldi <giovannicata...@tele2.it>
Oggetto: [legalit] Citazione teste a mezzo raccomandata
A: legalit@googlegroups.com
Data: Venerdì 5 febbraio 2010, 12:41
Egr. colleghi
Come ben sapete il D.L. 35/05 ha introdotto un nuovo comma all’art. 250
c.p.c. concedendo al difensore la possibilità di citare il teste a mezzo
raccomandata.
Tuttavia, tale possibilità pare ad appannaggio dell’avvocato che difende una
PARTE PRIVATA.
Secondo voi, l’avv. che difende un ente pubblico e si avvale, per
l’intimazione del teste, della raccomandata incorre in qualche decadenza
(sempre che il teste non si presenti, ovviamente)?
Ritenete ragionevole tale discrimine tra l’avv. di parte privata e quello di
parte pubblica soprattutto se, come nel mio caso, l’avv. dell’ente non è un
dipendente ma un (dei tanti) fiduciario esterno?
Con i miei migliori saluti.
Gianni Cataldi
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