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prova del lucro cessante
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Avv. Maffei  
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 Altre opzioni 5 Nov 2009, 10:01
Da: "Avv. Maffei" <avv.maf...@gmail.com>
Data: Thu, 5 Nov 2009 10:01:06 +0100
Locale: Gio 5 Nov 2009 10:01
Oggetto: prova del lucro cessante

Mi sorge un dubbio. Per fornire la prova del lucro cessante o mancato guadagno a seguito di incidente stradale che abbia coinvolto un furgone aziendale, occorre fare riferimento al volume d'affari o al reddito d'impesa risultante dal mod. Unico?
Chiedo perchè a fronte di un consistente calo del fatturato dovuto al fermo dle mezzo, il reddito non si è ridotto più di tanto in quanto tale ultimo dato contabile è deteminato dalla differenza di ricavi meno costi di esercizio.
Qulcuno ha già affrontato un caso simile?
grazie e saluti a tutti.

EM


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L'oggetto della discussione è stato cambiato in "R: [legalit] prova del lucro cessante" da Moderatore
Moderatore  
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 Altre opzioni 5 Nov 2009, 10:18
Da: "Moderatore" <moderat...@studiopescarollo.191.it>
Data: Thu, 5 Nov 2009 10:18:59 +0100
Locale: Gio 5 Nov 2009 10:18
Oggetto: R: [legalit] prova del lucro cessante

In una mia causa contro l’ente pubblico proprietario di una strada in cui
per  insidia stradale un automezzo si era rovesciato danneggiandosi oltre ai
danni da riparazione chiesi e ottenni i danni da fermo tecnico contestando
la quantificazione operata dal ctu per quanto attiene il danno da fermo
tecnico quantificato in 20 giorni lavorativi  riconoscendo per ciascun
giorno di sosta forzata 100,00€

In merito a tale quantificazione economica ho invocato  il D.M. 18.11.1982 e
il prospetto delle relative tariffe in vigore dal 3 aprile 2001 (epoca dei
fatti di causa) attinente le Tariffe per i trasporti di merci su strada per
conto di terzi eseguiti sul territorio nazionale all’articolo 5 secondo
comma e alla tabella allegata A  prevede che per le soste di oltre 8 ore di
automezzi di portata di 280q.li venisse riconosciuto un rimborso di 4546.800
lire pari a  235,92€

 Avv. Marco Pescarollo

  _____  

Da: legalit@googlegroups.com [mailto:legalit@googlegroups.com] Per conto di
Avv. Maffei
Inviato: giovedì 5 novembre 2009 10.01
A: legalit@googlegroups.com
Oggetto: [legalit] prova del lucro cessante

Mi sorge un dubbio. Per fornire la prova del lucro cessante o mancato
guadagno a seguito di incidente stradale che abbia coinvolto un furgone
aziendale, occorre fare riferimento al volume d'affari o al reddito d'impesa
risultante dal mod. Unico?

Chiedo perchè a fronte di un consistente calo del fatturato dovuto al fermo
dle mezzo, il reddito non si è ridotto più di tanto in quanto tale ultimo
dato contabile è deteminato dalla differenza di ricavi meno costi di
esercizio.

Qulcuno ha già affrontato un caso simile?

grazie e saluti a tutti.

EM


    Inoltra  
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L'oggetto della discussione è stato cambiato in "prova del lucro cessante" da Avv.Mirco MInardi
Avv.Mirco MInardi  
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 Altre opzioni 6 Nov 2009, 16:48
Da: "Avv.Mirco MInardi" <i...@mircominardi.it>
Data: Fri, 6 Nov 2009 07:48:49 -0800 (PST)
Locale: Ven 6 Nov 2009 16:48
Oggetto: Re: prova del lucro cessante
Ho inviato per errore il messaggio al solo collega Maffei.
Ripeto il concetto ivi espresso anche per la lista.
Il risarcimento del danno si basa sulla teoria dell'indifferenza, cioè
il creditore deve ottenere ne piu ne meno del danno sofferto, tanto
che per lui, dopo il risarcimento, deve essere indifferente aver e
meno subito il danno. Facile in teoria difficile in pratica. Ad ogni
modo, se a causa del sinistro il mio camion è stato fermo ed ho perso
100 euro fatturati il conteggio sarà questo:
100 - (x per iva + x per tasse + x per costi) = utile netto
Non conta se il reddito di esercizio è addirittura maggiore perchè
significa che se non avessi avuto il sinistro avrei avuto un utile
ancora più alto.
Questo però è difficile da far capire ai giudici.

On 5 Nov, 10:01, "Avv. Maffei" <avv.maf...@gmail.com> wrote:


    Inoltra  
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L'oggetto della discussione è stato cambiato in "Un vostro autorevole pensiero" da Avv. Gennaro Izzo
Avv. Gennaro Izzo  
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 Altre opzioni 6 Nov 2009, 18:40
Da: "Avv. Gennaro Izzo" <gennaro.i...@libero.it>
Data: Fri, 6 Nov 2009 18:40:12 +0100
Locale: Ven 6 Nov 2009 18:40
Oggetto: Un vostro autorevole pensiero
Gentili colleghi,
avrei un quesito di carattere tipicamente processuale da sottoporvi.
Vi do contezza di alcuni elementi:
- in data xx si è tenuta una causa di risarcimento danni: causa (d'appello)
incardinata innanzi al Tribunale;
- la suddetta causa proveniva da altri due precedenti rinvii (1 rinvio
equivale a 18 mesi circa) per acquisizione di fascicolo di primo grado (cmq
non acquisito).
- La causa viene decisa alle ore 09.05 - 09.15 alla sola presenta
dell'appellante e rinviata per le conclusioni.

Domanda:
Può una causa essere rinviata per le conclusioni:
- in assenza del fascicolo di primo grado? (probabilmente ancora presso il
Giudice di Pace; il cancelliere di questi omette la trasmissione al
Tribunale)
- senza attendere il trascorrere dell'ora di rito?
- senza la presenza di una delle parti costituite?
- senza la produzione dell'appellato per fatto non dipendente dal lui*

* Un'altra circostanza (che rabbrividisce) è che sul ruolo del magistrato
veniva trascritto che il fascicolo (ultimo rinvio risalente ad oltre un anno
e mezzo fà) era stato erroneamente archiviato in cancelleria sotto altra
data e quindi non reperibile da circa un anno per il deposito della
produzione di parte.

Domanda:
- possono sussitere i presupposti per la rimessione in termini visto che
l'appellato doveva insistere per l'ammissione dei mezzi istruttori (non
concessi in primo grado dal Giudice di Pace in quanto ritenuti da Lui
superflui)  e non concessi nelle precedenti udienze d'appello per mancanza
del fascicolo di primo grado?

Conosco la risposta di molti di voi ma mi è gradito un vostro autorevole
pensiero.
Grazie

P.S.
La causa è stata rinviata al 2011.

P.P.S.
....La causa veniva incardinata (primo grado) nel remoto 2005


    Inoltra  
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Avv. Elisa Plutino  
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 Altre opzioni 6 Nov 2009, 18:58
Da: "Avv. Elisa Plutino" <plut...@studio-avvocatiassociati.it>
Data: Fri, 6 Nov 2009 18:58:45 +0100
Locale: Ven 6 Nov 2009 18:58
Oggetto: Re: [legalit] Un vostro autorevole pensiero

proprio sicuro di voler conoscere il nostro pensiero?;-)
in teoria nulla è possibile. In pratica lo è tutto.
Certo che non possono considerare la causa matura per la decisione, se  
non hanno neppure visto il fascicolo di primo grado.
Certo che sarebbe stata buona norma aspettare la controparte (non è  
obbligatorio perchè l'ora (c.d. contumaciale) va rispettata solo alla  
prima udienza ai fini, appunto, della dichiarazione di contumacia. Per  
le altre udienze gli avvocati devono essere puntuali (gli avvocati,  
non i Giudici).

Cosa intendi "senza la produzione dell'appellato"? Senza i documenti  
prodotti dall'appellato in primo grado? In realtà sarebbe suo onere  
ritirare il fascicolo di parte quando la causa è conclusa...Certo se è  
come a Brescia dove i fascicoli volano con inaspettata velocità in  
archivio prima ancora che venga data la comunicazione del deposito  
della sentenza, mi devono spiegare come fa un povero Cristo a ritirare  
il fascicolo senza che sia passato in archivio, dove sono poi  
necessari tempi biblici per recuperarlo...
di certo, l'appellato in sede di p.c. dovrà insistere per l'ammissione  
dei mezzi istruttori, anche se non potrà produrre nulla, per i  
principi generali di divieto di produrre documenti nuovi in appello....

Per il resto, risparmio commenti. Sono stanca, è venerdì e potrei  
eccedere....
:-)
Un caro saluto a tutti.
Elisa
On 06/nov/2009, at 18.40, Avv. Gennaro Izzo wrote:

___________________________
Avv. Elisa Plutino- Studio Legale Avvocati Associati Faletti,  
Lamberti, Plutino e Testori
Tel. 030.226420- Fax 030226421

Le informazioni contenute nella presente e-mail e negli eventuali  
allegati, devono
essere nella disponibilità del solo destinatario. Se avete ricevuto  
per errore questa e-
mail siete pregati di contattare il mittente e di provvedere alla sua  
rimozione e
distruzione. La relativa diffusione e comunicazione, da parte di  
soggetto diverso dal
destinatario, è vietata dagli artt.li 616 e segg. c.p. e dal D.Lg.vo  
nr. 196/03.
Chiunque venga in possesso non autorizzato di questa e-mail e  
vincolato dalla Legge
a non leggerne il contenuto, a non copiarla, a non diffonderla e a non  
usarla


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Avv. Gennaro Izzo  
Vedi profilo  
 Altre opzioni 6 Nov 2009, 19:42
Da: "Avv. Gennaro Izzo" <gennaro.i...@libero.it>
Data: Fri, 6 Nov 2009 19:42:26 +0100
Locale: Ven 6 Nov 2009 19:42
Oggetto: Re: [legalit] Re: Un vostro autorevole pensiero

Grazie ;)


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