A seguito di convalida di sfratto (per finita locazione, non per
morosità), dove il giudice del Tribunale nell'ordinanza ha posto a
carico di parte intimata le spese della procedura, per ottenere il
rimborso delle stesse, ovviamente non saldate dall'inquilino
sfrattato, posso richiedere un decreto ingiuntivo sulla base
dell'ordinanza stessa, o devo emettere parcella e farla opinare?
ed essendo sotto i 5000 euro, è competente il GDP?
Ingiunzione. L'ordinanza è prova scritta.
So che qualcuno, addirittura, riesce a avere la formula esecutiva sulla convalida anche per le spese. Però ci si presta ad un'opposizione al precetto.
Cordialità
> A seguito di convalida di sfratto (per finita locazione, non per
> morosità), dove il giudice del Tribunale nell'ordinanza ha posto a
> carico di parte intimata le spese della procedura, per ottenere il
> rimborso delle stesse, ovviamente non saldate dall'inquilino
> sfrattato, posso richiedere un decreto ingiuntivo sulla base
> dell'ordinanza stessa, o devo emettere parcella e farla opinare?
> ed essendo sotto i 5000 euro, è competente il GDP?
Solo nel procedimento di convalida di licenza per finita locazione,
anche qualora intervenga la convalida ai sensi dell’art. 663 c.p.c.,
il giudice non può disporre la condanna alle spese a carico del
conduttore-intimato e a favore del locatore né si può configurare il
diritto del locatore stesso al relativo rimborso. Ingfatti non trova
applicazione in tale caso (licenza) sia il principio della
soccombenza, sia quello di causalità, poiché il provvedimento di
convalida non può considerarsi pronunciato in dipendenza di un fatto
del convenuto, che renda necessario il ricorso alla tutela
giurisdizionale, ma di un interesse esclusivo del ricorrente-intimante
alla costituzione in via preventiva di un titolo esecutivo, da far
valere successivamente alla scadenza del contratto. Mentre "nulla
quaestio" per l’intimazione di sfatto … anzi l’ordinanza in
quest’ultimo caso deve contenere la condanna dell’intimato al rimborso
delle spese sostenute dal locatore per gli atti del procedimento. Il
mancato riconoscimento del diritto al rimborso delle spese del
giudizio di convalida si risolve in un vizio di omissione di pronunzia
che rende l’ordinanza (per il principio della prevalenza soatanza-
forma) impugnabile con il rimedio dell’appello. Perché vuoi scomodare
il gdp anche se è competente per valore …. hai già un titolo! Richiedi
l’apposizione della formula e notificala contestualmente al precetto.
Solo l’ordinanza di convalida dello sfratto per finita locazione che
non provveda anche suklle spese non ha natura di sentenza!
Saluti
…….
Giosuè Ascione
On 10 Nov, 18:39, Federica <studiovign...@email.it> wrote:
> A seguito di convalida di sfratto (per finita locazione, non per
> morosità), dove il giudice del Tribunale nell'ordinanza ha posto a
> carico di parte intimata le spese della procedura, per ottenere il
> rimborso delle stesse, ovviamente non saldate dall'inquilino
> sfrattato, posso richiedere un decreto ingiuntivo sulla base
> dell'ordinanza stessa, o devo emettere parcella e farla opinare?
> ed essendo sotto i 5000 euro, è competente il GDP?
> A seguito di convalida di sfratto (per finita locazione, non per > morosità), dove il giudice del Tribunale nell'ordinanza ha posto a > carico di parte intimata le spese della procedura, per ottenere il > rimborso delle stesse, ovviamente non saldate dall'inquilino > sfrattato, posso richiedere un decreto ingiuntivo sulla base > dell'ordinanza stessa, o devo emettere parcella e farla opinare? > ed essendo sotto i 5000 euro, è competente il GDP?
Se vuoi farti pagare dal tuo cliente, il riferimento non è necessariamente la condanna inflitta dal magistrato a controparte, ma le attività che hai svolto, che hai diritto di parcellizzare per intero.
La condanna alle spese riguarda quella parte di spese legali che il giudice ritiene equo che siano refuse dalla parte soccombente, ma non coincide necessariamente nel suo ammontare con quello che hai diritto di percepire tu come professionista e che rappresenta una proiezione del lavoro che hai effettivamente svolto.
Quindi il procedimento almeno formalmente più corretto è che tu chieda al tuo cliente quello che hai parcellizzato, corrispondente in concreto alla nota spese che hai già depositato in giudizio più tutte le attività successive alla stessa nota e, se non ti paga, che tu agisca con ricorso per ingiunzione, previo opinamento, ovvero direttamente con atto di citazione, come preferisco fare io da anni, cosa che mi evita di far opinare la parcella, ovvero infine con lo speciale procedimento previsto dalla nostra legge professionale.
Per la competenza per il recupero dei nostri crediti valgono le regole generali, non ha alcuna importanza la materia a cui il mandato era relativo, rimane un rapporto di mandato. Attenzione solamente al fatto che può, a livello territoriale, esserci il *foro del consumatore*!
Non posso infine esimermi dall'aggiungere (oramai mi conoscete e spero mi perdonerete) che, se tu avessi avuto una assicurazione di tutela giudiziaria, _la compagnia ti avrebbe pagato tutte le spese necessarie per il recupero del credito_, fino al massimale di 12.000€, come ad esempio accade nei miei recuperi crediti, che da problemi si trasformano magicamente in opportunità di lavoro. Quasi nessun avvocato capisce queste cose e questo fa abbastanza riflettere sulla capacità di una categoria, che non comprende le opportunità che ha di tutelare sè stessa mentre poi dovrebbe essere deputata a tutelare gli altri...
Sono stata fraintesa....io non devo farmi pagare dal cliente, bensì
dall'inquilino sfrattato per le mie competenze, poichè so che lavora e
dove lavora, quindi farei un presso terzi.
Ora il problema è che dovrò richiedere il decreto ingiuntivo poichè
non posso fare apporre la formula esecutiva un'altra volta sulla
convalida! Il problema nasce poichè il mio cliente non aveva interesse
a richiedere i canoni scaduti, ma avendo il giudice condannato la
parte intimata al pagamento delle spese legali, secondo me posso
richiedere l'ingiunzione per tali somme proprio in virtù della
ordinanza di convalida, che costituisce prova scritta. Non posso
considerare invece la convalida, in tal senso, un titolo, come
suggerito dai colleghi, poichè la cancelleria ovviamente non può
apporre due volte la formula sullo stesso provvedimento.
On 11 Nov, 10:36, Tiziano Solignani <solign...@solignani.it> wrote:
> > A seguito di convalida di sfratto (per finita locazione, non per
> > morosità), dove il giudice del Tribunale nell'ordinanza ha posto a
> > carico di parte intimata le spese della procedura, per ottenere il
> > rimborso delle stesse, ovviamente non saldate dall'inquilino
> > sfrattato, posso richiedere un decreto ingiuntivo sulla base
> > dell'ordinanza stessa, o devo emettere parcella e farla opinare?
> > ed essendo sotto i 5000 euro, è competente il GDP?
> Se vuoi farti pagare dal tuo cliente, il riferimento non è
> necessariamente la condanna inflitta dal magistrato a controparte, ma le
> attività che hai svolto, che hai diritto di parcellizzare per intero.
> La condanna alle spese riguarda quella parte di spese legali che il
> giudice ritiene equo che siano refuse dalla parte soccombente, ma non
> coincide necessariamente nel suo ammontare con quello che hai diritto di
> percepire tu come professionista e che rappresenta una proiezione del
> lavoro che hai effettivamente svolto.
> Quindi il procedimento almeno formalmente più corretto è che tu chieda
> al tuo cliente quello che hai parcellizzato, corrispondente in concreto
> alla nota spese che hai già depositato in giudizio più tutte le attività
> successive alla stessa nota e, se non ti paga, che tu agisca con ricorso
> per ingiunzione, previo opinamento, ovvero direttamente con atto di
> citazione, come preferisco fare io da anni, cosa che mi evita di far
> opinare la parcella, ovvero infine con lo speciale procedimento previsto
> dalla nostra legge professionale.
> Per la competenza per il recupero dei nostri crediti valgono le regole
> generali, non ha alcuna importanza la materia a cui il mandato era
> relativo, rimane un rapporto di mandato. Attenzione solamente al fatto
> che può, a livello territoriale, esserci il *foro del consumatore*!
> Non posso infine esimermi dall'aggiungere (oramai mi conoscete e spero
> mi perdonerete) che, se tu avessi avuto una assicurazione di tutela
> giudiziaria, _la compagnia ti avrebbe pagato tutte le spese necessarie
> per il recupero del credito_, fino al massimale di 12.000€, come ad
> esempio accade nei miei recuperi crediti, che da problemi si trasformano
> magicamente in opportunità di lavoro. Quasi nessun avvocato capisce
> queste cose e questo fa abbastanza riflettere sulla capacità di una
> categoria, che non comprende le opportunità che ha di tutelare sè stessa
> mentre poi dovrebbe essere deputata a tutelare gli altri...
> Sono stata fraintesa....io non devo farmi pagare dal cliente, bensì
> dall'inquilino sfrattato per le mie competenze, poichè so che lavora e
> dove lavora, quindi farei un presso terzi.
> Ora il problema è che dovrò richiedere il decreto ingiuntivo poichè
> non posso fare apporre la formula esecutiva un'altra volta sulla
> convalida! Il problema nasce poichè il mio cliente non aveva interesse
> a richiedere i canoni scaduti, ma avendo il giudice condannato la
> parte intimata al pagamento delle spese legali, secondo me posso
> richiedere l'ingiunzione per tali somme proprio in virtù della
> ordinanza di convalida, che costituisce prova scritta. Non posso
> considerare invece la convalida, in tal senso, un titolo, come
> suggerito dai colleghi, poichè la cancelleria ovviamente non può
> apporre due volte la formula sullo stesso provvedimento.
> On 11 Nov, 10:36, Tiziano Solignani <solign...@solignani.it> wrote:
> > in data 10/11/2009 Federica scriveva:
> > > A seguito di convalida di sfratto (per finita locazione, non per
> > > morosità), dove il giudice del Tribunale nell'ordinanza ha posto a
> > > carico di parte intimata le spese della procedura, per ottenere il
> > > rimborso delle stesse, ovviamente non saldate dall'inquilino
> > > sfrattato, posso richiedere un decreto ingiuntivo sulla base
> > > dell'ordinanza stessa, o devo emettere parcella e farla opinare?
> > > ed essendo sotto i 5000 euro, è competente il GDP?
> > Se vuoi farti pagare dal tuo cliente, il riferimento non è
> > necessariamente la condanna inflitta dal magistrato a controparte, ma le
> > attività che hai svolto, che hai diritto di parcellizzare per intero.
> > La condanna alle spese riguarda quella parte di spese legali che il
> > giudice ritiene equo che siano refuse dalla parte soccombente, ma non
> > coincide necessariamente nel suo ammontare con quello che hai diritto di
> > percepire tu come professionista e che rappresenta una proiezione del
> > lavoro che hai effettivamente svolto.
> > Quindi il procedimento almeno formalmente più corretto è che tu chieda
> > al tuo cliente quello che hai parcellizzato, corrispondente in concreto
> > alla nota spese che hai già depositato in giudizio più tutte le attività
> > successive alla stessa nota e, se non ti paga, che tu agisca con ricorso
> > per ingiunzione, previo opinamento, ovvero direttamente con atto di
> > citazione, come preferisco fare io da anni, cosa che mi evita di far
> > opinare la parcella, ovvero infine con lo speciale procedimento previsto
> > dalla nostra legge professionale.
> > Per la competenza per il recupero dei nostri crediti valgono le regole
> > generali, non ha alcuna importanza la materia a cui il mandato era
> > relativo, rimane un rapporto di mandato. Attenzione solamente al fatto
> > che può, a livello territoriale, esserci il *foro del consumatore*!
> > Non posso infine esimermi dall'aggiungere (oramai mi conoscete e spero
> > mi perdonerete) che, se tu avessi avuto una assicurazione di tutela
> > giudiziaria, _la compagnia ti avrebbe pagato tutte le spese necessarie
> > per il recupero del credito_, fino al massimale di 12.000€, come ad
> > esempio accade nei miei recuperi crediti, che da problemi si trasformano
> > magicamente in opportunità di lavoro. Quasi nessun avvocato capisce
> > queste cose e questo fa abbastanza riflettere sulla capacità di una
> > categoria, che non comprende le opportunità che ha di tutelare sè stessa
> > mentre poi dovrebbe essere deputata a tutelare gli altri...
Cara Federica,
se l'ordinanza porta già la formula esecutiva, è evidente che quest'ultima riguardi tutto il disposto dell'ordinanza stessa, ivi compresa la liquidazione delle spese ivi contenuta.
Sicchè, se hai già notificato tale ordinanza a controparte, secondo me non occorre che tu la notifichi nuovamente, ma puoi notificare direttamente il precetto di pagamento al debitore facendo riferimento, nella sua premessa, all'avvenuta notifica del titolo esecutivo.
O ho capito male ?
Cordialità,
Vincenzo Giordano
Avvocato in Napoli
tel/fax: 0815569828
pec: avv.vincenzogiord...@pec.it
Via F. Solimena, 139
80129 Italia
-----Messaggio Originale----- Da: "Federica" <studiovign...@email.it>
A: "legalit" <legalit@googlegroups.com>
Data invio: mercoledì 11 novembre 2009 11.07
Oggetto: [legalit] Re: decreto ingiuntivo per spese legali
Sono stata fraintesa....io non devo farmi pagare dal cliente, bensì
dall'inquilino sfrattato per le mie competenze, poichè so che lavora e
dove lavora, quindi farei un presso terzi.
Ora il problema è che dovrò richiedere il decreto ingiuntivo poichè
non posso fare apporre la formula esecutiva un'altra volta sulla
convalida! Il problema nasce poichè il mio cliente non aveva interesse
a richiedere i canoni scaduti, ma avendo il giudice condannato la
parte intimata al pagamento delle spese legali, secondo me posso
richiedere l'ingiunzione per tali somme proprio in virtù della
ordinanza di convalida, che costituisce prova scritta. Non posso
considerare invece la convalida, in tal senso, un titolo, come
suggerito dai colleghi, poichè la cancelleria ovviamente non può
apporre due volte la formula sullo stesso provvedimento.
On 11 Nov, 10:36, Tiziano Solignani <solign...@solignani.it> wrote:
> > A seguito di convalida di sfratto (per finita locazione, non per
> > morosità), dove il giudice del Tribunale nell'ordinanza ha posto a
> > carico di parte intimata le spese della procedura, per ottenere il
> > rimborso delle stesse, ovviamente non saldate dall'inquilino
> > sfrattato, posso richiedere un decreto ingiuntivo sulla base
> > dell'ordinanza stessa, o devo emettere parcella e farla opinare?
> > ed essendo sotto i 5000 euro, è competente il GDP?
> Se vuoi farti pagare dal tuo cliente, il riferimento non è
> necessariamente la condanna inflitta dal magistrato a controparte, ma le
> attività che hai svolto, che hai diritto di parcellizzare per intero.
> La condanna alle spese riguarda quella parte di spese legali che il
> giudice ritiene equo che siano refuse dalla parte soccombente, ma non
> coincide necessariamente nel suo ammontare con quello che hai diritto di
> percepire tu come professionista e che rappresenta una proiezione del
> lavoro che hai effettivamente svolto.
> Quindi il procedimento almeno formalmente più corretto è che tu chieda
> al tuo cliente quello che hai parcellizzato, corrispondente in concreto
> alla nota spese che hai già depositato in giudizio più tutte le attività
> successive alla stessa nota e, se non ti paga, che tu agisca con ricorso
> per ingiunzione, previo opinamento, ovvero direttamente con atto di
> citazione, come preferisco fare io da anni, cosa che mi evita di far
> opinare la parcella, ovvero infine con lo speciale procedimento previsto
> dalla nostra legge professionale.
> Per la competenza per il recupero dei nostri crediti valgono le regole
> generali, non ha alcuna importanza la materia a cui il mandato era
> relativo, rimane un rapporto di mandato. Attenzione solamente al fatto
> che può, a livello territoriale, esserci il *foro del consumatore*!
> Non posso infine esimermi dall'aggiungere (oramai mi conoscete e spero
> mi perdonerete) che, se tu avessi avuto una assicurazione di tutela
> giudiziaria, _la compagnia ti avrebbe pagato tutte le spese necessarie
> per il recupero del credito_, fino al massimale di 12.000€, come ad
> esempio accade nei miei recuperi crediti, che da problemi si trasformano
> magicamente in opportunità di lavoro. Quasi nessun avvocato capisce
> queste cose e questo fa abbastanza riflettere sulla capacità di una
> categoria, che non comprende le opportunità che ha di tutelare sè stessa
> mentre poi dovrebbe essere deputata a tutelare gli altri...
Nessun virus nel messaggio in arrivo.
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In qualità di difensore nominato con Gratuito Patrocinio Civile ex L. 115/2002 ho ottenuto un provvedimento di condanna (civile) che debbo ora mettere in esecuzione contro l'obbligato.
Secondo le Vostre esperienze posso farlo in base al provvedimento di ammissione al G.P. attuale e poi mi farò liquidare le mie competenze per la fase esecutiva insieme a quelle epr la fase di merito dal Giudice che ha deciso la controversia, oppure la mia cliente deve fare una nuova istanza all'Ordine Avvocati di assistenza con Gratuto Patrocinio per la fase di esecuzione?
> In qualità di difensore nominato con Gratuito Patrocinio Civile ex L.
> 115/2002 ho ottenuto un provvedimento di condanna (civile) che debbo ora
> mettere in esecuzione contro l'obbligato.
> Secondo le Vostre esperienze posso farlo in base al provvedimento di
> ammissione al G.P. attuale e poi mi farò liquidare le mie competenze per
> la
> fase esecutiva insieme a quelle epr la fase di merito dal Giudice che ha
> deciso la controversia, oppure la mia cliente deve fare una nuova istanza
> all'Ordine Avvocati di assistenza con Gratuto Patrocinio per la fase di
> esecuzione?
> Sono stata fraintesa....io non devo farmi pagare dal cliente, bensì > dall'inquilino sfrattato per le mie competenze, poichè so che lavora e > dove lavora, quindi farei un presso terzi. > Ora il problema è che dovrò richiedere il decreto ingiuntivo poichè > non posso fare apporre la formula esecutiva un'altra volta sulla > convalida! Il problema nasce poichè il mio cliente non aveva interesse > a richiedere i canoni scaduti, ma avendo il giudice condannato la > parte intimata al pagamento delle spese legali, secondo me posso > richiedere l'ingiunzione per tali somme proprio in virtù della > ordinanza di convalida, che costituisce prova scritta. Non posso > considerare invece la convalida, in tal senso, un titolo, come > suggerito dai colleghi, poichè la cancelleria ovviamente non può > apporre due volte la formula sullo stesso provvedimento.
Ma non ti servono mica due formule sullo stesso titolo, la prima formula apposta è valida anche per la condanna al pagamento delle spese legali. Se il titolo si trova già depositato in qualche altra esecuzione, segnatamente quella per rilascio, puoi chiedere ed ottenere un duplicato con il quale iniziare l'esecuzione per la somma di denaro cui è stata condannata controparte.
Io procedo sempre così, prima faccio l'esecuzione per il rilascio e, una volta terminata quella, con lo stesso titolo, faccio il mero precetto per la somma di denaro e poi anche il pignoramento (se controparte non paga).
> Secondo le Vostre esperienze posso farlo in base al provvedimento di > ammissione al G.P. attuale e poi mi farò liquidare le mie competenze > per la > fase esecutiva insieme a quelle epr la fase di merito dal Giudice che > ha > deciso la controversia, oppure la mia cliente deve fare una nuova > istanza > all'Ordine Avvocati di assistenza con Gratuto Patrocinio per la fase > di > esecuzione?
> Grazie fin 'ora per tutti i contributi
Comunque intanto puoi sicuramente farti liquidare le competenze per la fase di merito e io al tuo posto senz'altro così farei.
Per il resto, dovrebbe valere sempre la stessa istanza originaria, ma, per sicurezza, ti potrebbe convenire ripresentare l'istanza all'Ordine, così se te la approva sei a posto, se te la rigetta perchè sei comunque coperto da quella precedente sei comunque a posto...
Dovrebbe essere sufficiente la prima ammissione, perché, se non erro, include anche le fasi e attività conseguenti.
Dovrebbe essere precisato nel T.U. Spese di Giustizia. Mi pare ci sia una norma in proposito.
Cordialità
> In qualità di difensore nominato con Gratuito Patrocinio Civile ex L.
> 115/2002 ho ottenuto un provvedimento di condanna (civile) che debbo ora
> mettere in esecuzione contro l'obbligato.
> Secondo le Vostre esperienze posso farlo in base al provvedimento di
> ammissione al G.P. attuale e poi mi farò liquidare le mie competenze per la
> fase esecutiva insieme a quelle epr la fase di merito dal Giudice che ha
> deciso la controversia, oppure la mia cliente deve fare una nuova istanza
> all'Ordine Avvocati di assistenza con Gratuto Patrocinio per la fase di
> esecuzione?
-----Original Message-----
From: Alberto Sonego <son...@tele2.it>
Date: Wed, 11 Nov 2009 12:19:01 To: <legalit@googlegroups.com>
Subject: [legalit] Re: Gratuto patrocinio: vale anche per la fase esecutiva?
Dovrebbe essere sufficiente la prima ammissione, perché, se non erro, include anche le fasi e attività conseguenti.
Dovrebbe essere precisato nel T.U. Spese di Giustizia. Mi pare ci sia una norma in proposito.
Cordialità
Alberto Sonego
Moderatore ha scritto:
> In qualità di difensore nominato con Gratuito Patrocinio Civile ex L.
> 115/2002 ho ottenuto un provvedimento di condanna (civile) che debbo ora
> mettere in esecuzione contro l'obbligato.
> Secondo le Vostre esperienze posso farlo in base al provvedimento di
> ammissione al G.P. attuale e poi mi farò liquidare le mie competenze per la
> fase esecutiva insieme a quelle epr la fase di merito dal Giudice che ha
> deciso la controversia, oppure la mia cliente deve fare una nuova istanza
> all'Ordine Avvocati di assistenza con Gratuto Patrocinio per la fase di
> esecuzione?
Mi pare che il 75 tolga di mezzo ogni dubbio, vedremo se venerdì gli
ufficiali Giudiziari a cui andrò a chiedere la notifica del prpcetto me lo
notificheranno senza problemi
Grazie a tutti per intanto per le risposte
Avv. Marco Pescarollo
-----Messaggio originale-----
Da: legalit@googlegroups.com [mailto:legalit@googlegroups.com] Per conto di
Avv. Emilio Curci
Inviato: mercoledì 11 novembre 2009 12.41
A: legalit
Oggetto: R: [legalit] Re: Gratuto patrocinio: vale anche per la fase
esecutiva?
Si è esteso anche alle altri fasi ex art. 75 del DPR 115/2002
Saluti
Avv. Emilio Curci - Via Melo, 71 - 70121 BARI - tel. +390805214928 - fax
+390805235565
sent from my Blackberry wireless device
-----Original Message-----
From: Alberto Sonego <son...@tele2.it>
Date: Wed, 11 Nov 2009 12:19:01 To: <legalit@googlegroups.com>
Subject: [legalit] Re: Gratuto patrocinio: vale anche per la fase esecutiva?
Dovrebbe essere sufficiente la prima ammissione, perché, se non erro, include anche le fasi e attività conseguenti.
Dovrebbe essere precisato nel T.U. Spese di Giustizia. Mi pare ci sia una norma in proposito.
Cordialità
Alberto Sonego
Moderatore ha scritto:
> In qualità di difensore nominato con Gratuito Patrocinio Civile ex L.
> 115/2002 ho ottenuto un provvedimento di condanna (civile) che debbo ora
> mettere in esecuzione contro l'obbligato.
> Secondo le Vostre esperienze posso farlo in base al provvedimento di
> ammissione al G.P. attuale e poi mi farò liquidare le mie competenze per
la
> fase esecutiva insieme a quelle epr la fase di merito dal Giudice che ha
> deciso la controversia, oppure la mia cliente deve fare una nuova istanza
> all'Ordine Avvocati di assistenza con Gratuto Patrocinio per la fase di
> esecuzione?
Mi sono un pò persa tra fraintendimenti vari...comunque l'art. 664 cpc
dice che il giudice pronuncia separato decreto per i canoni scaduti e
a scadere nonchè per le spese relative all'intimazione. Quindi nel
dubbio, onde evitare opposizioni ad un precetto emesso sulla base del
provvedimento di convalidà, io opterei per il decreto ingiutivo....
Ciao
Monia
On 11 Nov, 11:09, Federica <studiovign...@email.it> wrote:
> per non essere fraintesa ulteriormente........è il rimborso delle
> spese legali per il cliente, così come liquidate dal giudice con
> l'ordinanza.
> On 11 Nov, 11:07, Federica <studiovign...@email.it> wrote:
> > Sono stata fraintesa....io non devo farmi pagare dal cliente, bensì
> > dall'inquilino sfrattato per le mie competenze, poichè so che lavora e
> > dove lavora, quindi farei un presso terzi.
> > Ora il problema è che dovrò richiedere il decreto ingiuntivo poichè
> > non posso fare apporre la formula esecutiva un'altra volta sulla
> > convalida! Il problema nasce poichè il mio cliente non aveva interesse
> > a richiedere i canoni scaduti, ma avendo il giudice condannato la
> > parte intimata al pagamento delle spese legali, secondo me posso
> > richiedere l'ingiunzione per tali somme proprio in virtù della
> > ordinanza di convalida, che costituisce prova scritta. Non posso
> > considerare invece la convalida, in tal senso, un titolo, come
> > suggerito dai colleghi, poichè la cancelleria ovviamente non può
> > apporre due volte la formula sullo stesso provvedimento.
> > On 11 Nov, 10:36, Tiziano Solignani <solign...@solignani.it> wrote:
> > > in data 10/11/2009 Federica scriveva:
> > > > A seguito di convalida di sfratto (per finita locazione, non per
> > > > morosità), dove il giudice del Tribunale nell'ordinanza ha posto a
> > > > carico di parte intimata le spese della procedura, per ottenere il
> > > > rimborso delle stesse, ovviamente non saldate dall'inquilino
> > > > sfrattato, posso richiedere un decreto ingiuntivo sulla base
> > > > dell'ordinanza stessa, o devo emettere parcella e farla opinare?
> > > > ed essendo sotto i 5000 euro, è competente il GDP?
> > > Se vuoi farti pagare dal tuo cliente, il riferimento non è
> > > necessariamente la condanna inflitta dal magistrato a controparte, ma le
> > > attività che hai svolto, che hai diritto di parcellizzare per intero.
> > > La condanna alle spese riguarda quella parte di spese legali che il
> > > giudice ritiene equo che siano refuse dalla parte soccombente, ma non
> > > coincide necessariamente nel suo ammontare con quello che hai diritto di
> > > percepire tu come professionista e che rappresenta una proiezione del
> > > lavoro che hai effettivamente svolto.
> > > Quindi il procedimento almeno formalmente più corretto è che tu chieda
> > > al tuo cliente quello che hai parcellizzato, corrispondente in concreto
> > > alla nota spese che hai già depositato in giudizio più tutte le attività
> > > successive alla stessa nota e, se non ti paga, che tu agisca con ricorso
> > > per ingiunzione, previo opinamento, ovvero direttamente con atto di
> > > citazione, come preferisco fare io da anni, cosa che mi evita di far
> > > opinare la parcella, ovvero infine con lo speciale procedimento previsto
> > > dalla nostra legge professionale.
> > > Per la competenza per il recupero dei nostri crediti valgono le regole
> > > generali, non ha alcuna importanza la materia a cui il mandato era
> > > relativo, rimane un rapporto di mandato. Attenzione solamente al fatto
> > > che può, a livello territoriale, esserci il *foro del consumatore*!
> > > Non posso infine esimermi dall'aggiungere (oramai mi conoscete e spero
> > > mi perdonerete) che, se tu avessi avuto una assicurazione di tutela
> > > giudiziaria, _la compagnia ti avrebbe pagato tutte le spese necessarie
> > > per il recupero del credito_, fino al massimale di 12.000€, come ad
> > > esempio accade nei miei recuperi crediti, che da problemi si trasformano
> > > magicamente in opportunità di lavoro. Quasi nessun avvocato capisce
> > > queste cose e questo fa abbastanza riflettere sulla capacità di una
> > > categoria, che non comprende le opportunità che ha di tutelare sè stessa
> > > mentre poi dovrebbe essere deputata a tutelare gli altri...
> Mi sono un pò persa tra fraintendimenti vari...comunque l'art. 664 cpc
> dice che il giudice pronuncia separato decreto per i canoni scaduti e
> a scadere nonchè per le spese relative all'intimazione. Quindi nel
> dubbio, onde evitare opposizioni ad un precetto emesso sulla base del
> provvedimento di convalidà, io opterei per il decreto ingiutivo....
> Ciao
> Monia
> On 11 Nov, 11:09, Federica <studiovign...@email.it> wrote:
> > per non essere fraintesa ulteriormente........è il rimborso delle
> > spese legali per il cliente, così come liquidate dal giudice con
> > l'ordinanza.
> > On 11 Nov, 11:07, Federica <studiovign...@email.it> wrote:
> > > Sono stata fraintesa....io non devo farmi pagare dal cliente, bensì
> > > dall'inquilino sfrattato per le mie competenze, poichè so che lavora e
> > > dove lavora, quindi farei un presso terzi.
> > > Ora il problema è che dovrò richiedere il decreto ingiuntivo poichè
> > > non posso fare apporre la formula esecutiva un'altra volta sulla
> > > convalida! Il problema nasce poichè il mio cliente non aveva interesse
> > > a richiedere i canoni scaduti, ma avendo il giudice condannato la
> > > parte intimata al pagamento delle spese legali, secondo me posso
> > > richiedere l'ingiunzione per tali somme proprio in virtù della
> > > ordinanza di convalida, che costituisce prova scritta. Non posso
> > > considerare invece la convalida, in tal senso, un titolo, come
> > > suggerito dai colleghi, poichè la cancelleria ovviamente non può
> > > apporre due volte la formula sullo stesso provvedimento.
> > > > > A seguito di convalida di sfratto (per finita locazione, non per
> > > > > morosità), dove il giudice del Tribunale nell'ordinanza ha posto a
> > > > > carico di parte intimata le spese della procedura, per ottenere il
> > > > > rimborso delle stesse, ovviamente non saldate dall'inquilino
> > > > > sfrattato, posso richiedere un decreto ingiuntivo sulla base
> > > > > dell'ordinanza stessa, o devo emettere parcella e farla opinare?
> > > > > ed essendo sotto i 5000 euro, è competente il GDP?
> > > > Se vuoi farti pagare dal tuo cliente, il riferimento non è
> > > > necessariamente la condanna inflitta dal magistrato a controparte, ma le
> > > > attività che hai svolto, che hai diritto di parcellizzare per intero.
> > > > La condanna alle spese riguarda quella parte di spese legali che il
> > > > giudice ritiene equo che siano refuse dalla parte soccombente, ma non
> > > > coincide necessariamente nel suo ammontare con quello che hai diritto di
> > > > percepire tu come professionista e che rappresenta una proiezione del
> > > > lavoro che hai effettivamente svolto.
> > > > Quindi il procedimento almeno formalmente più corretto è che tu chieda
> > > > al tuo cliente quello che hai parcellizzato, corrispondente in concreto
> > > > alla nota spese che hai già depositato in giudizio più tutte le attività
> > > > successive alla stessa nota e, se non ti paga, che tu agisca con ricorso
> > > > per ingiunzione, previo opinamento, ovvero direttamente con atto di
> > > > citazione, come preferisco fare io da anni, cosa che mi evita di far
> > > > opinare la parcella, ovvero infine con lo speciale procedimento previsto
> > > > dalla nostra legge professionale.
> > > > Per la competenza per il recupero dei nostri crediti valgono le regole
> > > > generali, non ha alcuna importanza la materia a cui il mandato era
> > > > relativo, rimane un rapporto di mandato. Attenzione solamente al fatto
> > > > che può, a livello territoriale, esserci il *foro del consumatore*!
> > > > Non posso infine esimermi dall'aggiungere (oramai mi conoscete e spero
> > > > mi perdonerete) che, se tu avessi avuto una assicurazione di tutela
> > > > giudiziaria, _la compagnia ti avrebbe pagato tutte le spese necessarie
> > > > per il recupero del credito_, fino al massimale di 12.000€, come ad
> > > > esempio accade nei miei recuperi crediti, che da problemi si trasformano
> > > > magicamente in opportunità di lavoro. Quasi nessun avvocato capisce
> > > > queste cose e questo fa abbastanza riflettere sulla capacità di una
> > > > categoria, che non comprende le opportunità che ha di tutelare sè stessa
> > > > mentre poi dovrebbe essere deputata a tutelare gli altri...
> grazie a tutti, farò il duplicato della convalida e lo notifico
> insieme al precetto.
> On 12 Nov, 11:35, monia ghizzoni <ghizz...@jumpy.it> wrote:
>> Mi sono un pò persa tra fraintendimenti vari...comunque l'art. 664 >> cpc
>> dice che il giudice pronuncia separato decreto per i canoni scaduti e
>> a scadere nonchè per le spese relative all'intimazione. Quindi nel
>> dubbio, onde evitare opposizioni ad un precetto emesso sulla base del
>> provvedimento di convalidà, io opterei per il decreto ingiutivo....
>> Ciao
>> Monia
>> On 11 Nov, 11:09, Federica <studiovign...@email.it> wrote:
>>> per non essere fraintesa ulteriormente........è il rimborso delle
>>> spese legali per il cliente, così come liquidate dal giudice con
>>> l'ordinanza.
>>> On 11 Nov, 11:07, Federica <studiovign...@email.it> wrote:
>>>> Sono stata fraintesa....io non devo farmi pagare dal cliente,
>>>> bensì
>>>> dall'inquilino sfrattato per le mie competenze, poichè so che
>>>> lavora e
>>>> dove lavora, quindi farei un presso terzi.
>>>> Ora il problema è che dovrò richiedere il decreto ingiuntivo p >>>> oichè
>>>> non posso fare apporre la formula esecutiva un'altra volta sulla
>>>> convalida! Il problema nasce poichè il mio cliente non aveva i >>>> nteresse
>>>> a richiedere i canoni scaduti, ma avendo il giudice condannato la
>>>> parte intimata al pagamento delle spese legali, secondo me posso
>>>> richiedere l'ingiunzione per tali somme proprio in virtù della
>>>> ordinanza di convalida, che costituisce prova scritta. Non posso
>>>> considerare invece la convalida, in tal senso, un titolo, come
>>>> suggerito dai colleghi, poichè la cancelleria ovviamente non può
>>>> apporre due volte la formula sullo stesso provvedimento.
>>>> On 11 Nov, 10:36, Tiziano Solignani <solign...@solignani.it> wrote:
>>>>> in data 10/11/2009 Federica scriveva:
>>>>>> A seguito di convalida di sfratto (per finita locazione, non per
>>>>>> morosità), dove il giudice del Tribunale nell'ordinanza h >>>>>> a posto a
>>>>>> carico di parte intimata le spese della procedura, per
>>>>>> ottenere il
>>>>>> rimborso delle stesse, ovviamente non saldate dall'inquilino
>>>>>> sfrattato, posso richiedere un decreto ingiuntivo sulla base
>>>>>> dell'ordinanza stessa, o devo emettere parcella e farla opinare?
>>>>>> ed essendo sotto i 5000 euro, è competente il GDP?
>>>>> Se vuoi farti pagare dal tuo cliente, il riferimento non è
>>>>> necessariamente la condanna inflitta dal magistrato a
>>>>> controparte, ma le
>>>>> attività che hai svolto, che hai diritto di parcellizzare pe >>>>> r intero.
>>>>> La condanna alle spese riguarda quella parte di spese legali che
>>>>> il
>>>>> giudice ritiene equo che siano refuse dalla parte soccombente,
>>>>> ma non
>>>>> coincide necessariamente nel suo ammontare con quello che hai
>>>>> diritto di
>>>>> percepire tu come professionista e che rappresenta una
>>>>> proiezione del
>>>>> lavoro che hai effettivamente svolto.
>>>>> Quindi il procedimento almeno formalmente più corretto è che >>>>> tu chieda
>>>>> al tuo cliente quello che hai parcellizzato, corrispondente in
>>>>> concreto
>>>>> alla nota spese che hai già depositato in giudizio più tutte >>>>> le attività
>>>>> successive alla stessa nota e, se non ti paga, che tu agisca con
>>>>> ricorso
>>>>> per ingiunzione, previo opinamento, ovvero direttamente con atto
>>>>> di
>>>>> citazione, come preferisco fare io da anni, cosa che mi evita di
>>>>> far
>>>>> opinare la parcella, ovvero infine con lo speciale procedimento
>>>>> previsto
>>>>> dalla nostra legge professionale.
>>>>> Per la competenza per il recupero dei nostri crediti valgono le
>>>>> regole
>>>>> generali, non ha alcuna importanza la materia a cui il mandato era
>>>>> relativo, rimane un rapporto di mandato. Attenzione solamente al
>>>>> fatto
>>>>> che può, a livello territoriale, esserci il *foro del consum >>>>> atore*!
>>>>> Non posso infine esimermi dall'aggiungere (oramai mi conoscete e
>>>>> spero
>>>>> mi perdonerete) che, se tu avessi avuto una assicurazione di
>>>>> tutela
>>>>> giudiziaria, _la compagnia ti avrebbe pagato tutte le spese
>>>>> necessarie
>>>>> per il recupero del credito_, fino al massimale di 12.000€,
>>>>> come ad
>>>>> esempio accade nei miei recuperi crediti, che da problemi si
>>>>> trasformano
>>>>> magicamente in opportunità di lavoro. Quasi nessun avvocato
>>>>> capisce
>>>>> queste cose e questo fa abbastanza riflettere sulla capacità >>>>> di una
>>>>> categoria, che non comprende le opportunità che ha di tutela >>>>> re sè stessa
>>>>> mentre poi dovrebbe essere deputata a tutelare gli altri...
A Modena si usa fare 2 copie dei verbali d'udienza ai quali si spilla
l'ordinanza munita di formula esecutiva. Poi si notifica con
pedissequo precetto.
Questo almeno per la liquidazione delle spese processuali.
Cordialmente.
Avv. Oberdan Corradini
Inviato da iPhone
Il giorno 12/nov/2009, alle ore 18.11, Federica
<studiovign...@email.it> ha scritto:
> grazie a tutti, farò il duplicato della convalida e lo notifico
> insieme al precetto.
> On 12 Nov, 11:35, monia ghizzoni <ghizz...@jumpy.it> wrote:
>> Mi sono un pò persa tra fraintendimenti vari...comunque l'art. 664 >> cpc
>> dice che il giudice pronuncia separato decreto per i canoni scaduti e
>> a scadere nonchè per le spese relative all'intimazione. Quindi nel
>> dubbio, onde evitare opposizioni ad un precetto emesso sulla base del
>> provvedimento di convalidà, io opterei per il decreto ingiutivo....
>> Ciao
>> Monia
>> On 11 Nov, 11:09, Federica <studiovign...@email.it> wrote:
>>> per non essere fraintesa ulteriormente........è il rimborso delle
>>> spese legali per il cliente, così come liquidate dal giudice con
>>> l'ordinanza.
>>> On 11 Nov, 11:07, Federica <studiovign...@email.it> wrote:
>>>> Sono stata fraintesa....io non devo farmi pagare dal cliente,
>>>> bensì
>>>> dall'inquilino sfrattato per le mie competenze, poichè so che
>>>> lavora e
>>>> dove lavora, quindi farei un presso terzi.
>>>> Ora il problema è che dovrò richiedere il decreto ingiuntivo p >>>> oichè
>>>> non posso fare apporre la formula esecutiva un'altra volta sulla
>>>> convalida! Il problema nasce poichè il mio cliente non aveva i >>>> nteresse
>>>> a richiedere i canoni scaduti, ma avendo il giudice condannato la
>>>> parte intimata al pagamento delle spese legali, secondo me posso
>>>> richiedere l'ingiunzione per tali somme proprio in virtù della
>>>> ordinanza di convalida, che costituisce prova scritta. Non posso
>>>> considerare invece la convalida, in tal senso, un titolo, come
>>>> suggerito dai colleghi, poichè la cancelleria ovviamente non può
>>>> apporre due volte la formula sullo stesso provvedimento.
>>>> On 11 Nov, 10:36, Tiziano Solignani <solign...@solignani.it> wrote:
>>>>> in data 10/11/2009 Federica scriveva:
>>>>>> A seguito di convalida di sfratto (per finita locazione, non per
>>>>>> morosità), dove il giudice del Tribunale nell'ordinanza h >>>>>> a posto a
>>>>>> carico di parte intimata le spese della procedura, per
>>>>>> ottenere il
>>>>>> rimborso delle stesse, ovviamente non saldate dall'inquilino
>>>>>> sfrattato, posso richiedere un decreto ingiuntivo sulla base
>>>>>> dell'ordinanza stessa, o devo emettere parcella e farla opinare?
>>>>>> ed essendo sotto i 5000 euro, è competente il GDP?
>>>>> Se vuoi farti pagare dal tuo cliente, il riferimento non è
>>>>> necessariamente la condanna inflitta dal magistrato a
>>>>> controparte, ma le
>>>>> attività che hai svolto, che hai diritto di parcellizzare pe >>>>> r intero.
>>>>> La condanna alle spese riguarda quella parte di spese legali che
>>>>> il
>>>>> giudice ritiene equo che siano refuse dalla parte soccombente,
>>>>> ma non
>>>>> coincide necessariamente nel suo ammontare con quello che hai
>>>>> diritto di
>>>>> percepire tu come professionista e che rappresenta una
>>>>> proiezione del
>>>>> lavoro che hai effettivamente svolto.
>>>>> Quindi il procedimento almeno formalmente più corretto è che >>>>> tu chieda
>>>>> al tuo cliente quello che hai parcellizzato, corrispondente in
>>>>> concreto
>>>>> alla nota spese che hai già depositato in giudizio più tutte >>>>> le attività
>>>>> successive alla stessa nota e, se non ti paga, che tu agisca con
>>>>> ricorso
>>>>> per ingiunzione, previo opinamento, ovvero direttamente con atto
>>>>> di
>>>>> citazione, come preferisco fare io da anni, cosa che mi evita di
>>>>> far
>>>>> opinare la parcella, ovvero infine con lo speciale procedimento
>>>>> previsto
>>>>> dalla nostra legge professionale.
>>>>> Per la competenza per il recupero dei nostri crediti valgono le
>>>>> regole
>>>>> generali, non ha alcuna importanza la materia a cui il mandato era
>>>>> relativo, rimane un rapporto di mandato. Attenzione solamente al
>>>>> fatto
>>>>> che può, a livello territoriale, esserci il *foro del consum >>>>> atore*!
>>>>> Non posso infine esimermi dall'aggiungere (oramai mi conoscete e
>>>>> spero
>>>>> mi perdonerete) che, se tu avessi avuto una assicurazione di
>>>>> tutela
>>>>> giudiziaria, _la compagnia ti avrebbe pagato tutte le spese
>>>>> necessarie
>>>>> per il recupero del credito_, fino al massimale di 12.000€,
>>>>> come ad
>>>>> esempio accade nei miei recuperi crediti, che da problemi si
>>>>> trasformano
>>>>> magicamente in opportunità di lavoro. Quasi nessun avvocato
>>>>> capisce
>>>>> queste cose e questo fa abbastanza riflettere sulla capacità >>>>> di una
>>>>> categoria, che non comprende le opportunità che ha di tutela >>>>> re sè stessa
>>>>> mentre poi dovrebbe essere deputata a tutelare gli altri...