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Ecco il Ricorso di Giraudo:«La Juventus ha vinto sul campo»
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JuveFan  
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 Altre opzioni 21 Lug 2006, 19:23
Newsgroup: it.sport.calcio.juventus
Da: dynam...@yahoo.com (JuveFan)
Data: Fri, 21 Jul 2006 19:23:07 +0200
Locale: Ven 21 Lug 2006 19:23
Oggetto: Ecco il Ricorso di Giraudo:«La Juventus ha vinto sul campo»
Da notare il passo in cui l'avv. Chiappero definisce il processo di
biscardi: "una trasmissione da bar sport quale il ”Processo del lunedì” "

Il ricorso di Chiappero per Giraudo

«La Juventus ha vinto sul campo»

ECC.MA CORTE FEDERALE ROMA Il signor Antonio Giraudo ed il suo difensore
con il presente atto dichia­rano di proporre appello avverso la decisione
della Commissione di Ap­pello Federale del 14 luglio 2006 . A sostegno
della presente impugnazio­ne militano le seguenti ragioni di diritto ed
equità: - 1. Nel corso del dibattimento era stata eccepita da tutte le
parti la inuti­lizzabilità delle intercettazioni telefoniche provenienti
dai procedimenti pe­nali di Napoli e di Torino. Si era sostenuto che il
divieto di utilizzazione proveniva dall’articolo 270 c.p.p. Di
conseguenza, stante l’illegittimità del­l’utilizzo delle intercettazioni,
si ritiene che i fatti di causa dovessero e debbano essere oggetto di una
valutazione fondata esclusivamente sulle risultanze probatorie diverse
dalle intercettazioni medesime.
A noi pare che nel caso di specie non vi sia corrispondenza tra la
senten­za e la formazione della accusa. Normalmente, la sentenza emessa in
un procedimento decide su prove proposte dall’accusa e formatesi in quel
pro­cesso in virtù del generalissimo principio della autonomia e della
indi­pendenza dei giudizi. Nel caso di specie è di tutta evidenza come il
giudice sportivo abbia ac­quisito e valutato in pochissimi giorni atti che
provenivano da un’istrut­toria di altro processo durata oltre due anni.
Onde si chiede che codesta Eccellentissima Corte Federale voglia annullare
sul punto la decisione im­pugnata con le consequenziali provvidenze di
legge.
- 2. L’impugnata sentenza ha peraltro violato un altro principio cardine
dell’ordinamento statale che non può essere pretermesso da nessuna
au­torità, neppure da quella sportiva.
E’ noto, infatti, che il diritto penale si fonda sul principio “nullun
crimen sine lege”, nella sua triplice articolazione della riserva di
legge, della tas­satività e della irretroattività. Orbene, tale principio
è cardine anche del­l’ordinamento sportivo, dove il legislatore ha già
compiuto una scelta ai limiti della legalità introducendo una forma di
illecito non compiuta­mente tipizzato.
- 3. Prendendo atto ma non concedendo che si possa parlare di illecito
spor­tivo nei termini appena riportati, occorre ora valutare in concreto i
com­portamenti addebitati ad Antonio Giraudo che non ha telefonate
riserva­te, non ha chiesto favori ai designatori, non ha mai parlato con
arbitri se non in occasione dei convenevoli del dopo-partita sicché, come
Pairetto e Lanese, avrebbe al più dovuto essere ritenuto responsabile di
violazione dell’articolo 1 CGS. Non è dato comprendere infatti per quale
ragione le motivazioni addotte per Pairetto e Lanese in ordine agli
incontri con Gi­raudo possano costituire violazione dell’articolo 1 CGS
per gli uni e ille­cito sportivo per l’altro.
E’ infatti corretta la valutazione che delle stesse è stata fatta per
Pairetto e Lanese. Il rapporto di amicizia risalente nel tempo specie con
il Pairet­to, ed i consolidati rapporti coinvolgenti anche i rispettivi
nuclei familia­ri, riportano infatti l’addebito mosso al rango di semplici
cortesie. Questo vale, ovviamente, sia per gli sconti sulle autovetture
del Gruppo Fiat sia per i doni natalizi.
Lo stesso identico discorso ha da valere con riferimento al Mazzini con il
quale non vi sono telefonate compromettenti .
Conseguentemente, le motivazioni relative alle posizioni di Pairetto e
La­nese devono quindi valere anche nei confronti di chi, come Giraudo, ha
po­sto in essere solo identiche condotte.
Il secondo ed ultimo elemento di accusa direttamente rivolto a Giraudo
sarebbe rinvenibile nel trattamento da riservare agli arbitri che si
fosse­ro manifestati ostili alla squadra. Il metodo usato secondo la
sentenza sa­rebbe quello di minacciare di far applicare sanzioni agli
arbitri o di at­taccarli pubblicamente utilizzando giornalisti disponibili
a siffatta ope­razione.
Che questo secondo elemento abbia una potenzialità di condizionamento
della classe arbitrale è da escludere. L’intervento sui media attuato, tra
l’al­tro, stando alle telefonate solo e sempre dal Moggi, va comunque
colloca­to nell’ambito che gli è proprio e cioè quello di una trasmissione
da bar sport quale il ”Processo del lunedì” .
Ciò che rileva, peraltro, è che detti interventi mediatici non possono
costi­tuire per definizione condizionamento della classe arbitrale che
deve nel suo complesso ispirarsi ai canoni comportamentali dettati
dall’articolo 40 del Regolamento AIA.
Si ripete dunque che la sentenza, con il diverso trattamento riservato al
Dott. Giraudo, rispetto a quello riservato a Pairetto, Lanese, Mazzini, è
profondamente ingiusta.
La restante parte della motivazione riguarda unicamente il Moggi e le
te­lefonate intercorse tra questi ed il designatore Bergamo.
La corretta lettura della telefonata del 9/2/2005 non pone affatto in
evi­denza una sudditanza del designatore nei confronti del Moggi. Inserire
nella prima griglia i migliori arbitri era infatti un obiettivo dichiarato
del sistema. Conforta tale pensiero il provvedimento di archiviazione ed
il re­lativo decreto della Magistratura torinese fatti dopo un’attenta
analisi sul­la formazione delle griglie dell’annata 2004/05.
In definitiva, dunque, nel momento in cui anche per la sentenza i
sorteg­gi sono regolari, non residua alcun elemento utile alla costruzione
della ipotesi di illecito sportivo.
Anche la richiesta degli assistenti Ambrosini e Foschetti, che secondo la
telefonata intercorsa tra Bergamo e Fazi del 9/2/2005 sarebbe stata
avanzata dal Moggi al Bergamo e da questi solo parzialmente accolta,
di­mostra che l’interferenza nella designazione dei segnalinee non
produce­va l’effetto di ottenere quanto richiesto. La deduzione della
sentenza, che attribuisce a Bergamo la designazione di almeno uno dei
guardalinee de­siderato da Moggi, non tiene conto che la volontà
dichiarata di Bergamo è quella di comportarsi diversamente rispetto alla
richiesta .
In ogni caso la semplice richiesta di due persone, senza motivazione,
an­che per la Commissione d’Appello Federale non integra la condotta di
il­lecito sportivo.
La vittoria sul campo da parte della Juventus nel campionato 2004/05 non è
stata frutto di condizionamenti arbitrali da parte dei dirigenti
ju­ventini. E’ stata del tutto legittima, ma accompagnata da un clima di
so­spetto che ha suggerito una distorta lettura degli avvenimenti. Ne sono
ri­prova i numerosissimi auspici di avere Collina come arbitro, non già
per essere l’unico a ben arbitrare ma, paradossalmente, per essere l’unico
a po­ter sbagliare senza ingenerare canee mediatiche. Sorge allora
spontanea l’esigenza di verificare dagli atti ufficiali il percorso
sportivo della Ju­ventus nell’annata 2004/05 utilizzando anche le
relazioni degli osserva­tori arbitrali.
Prima di trattare le relazioni degli osservatori, vi è un ulteriore dato
che a nostro avviso è essenziale: se è vero, come è vero, che gli arbitri
sentiti nel corso del procedimento hanno tutti escluso di essere stati
condizionati dai designatori, e che di conseguenza i medesimi, ad
eccezione di De Santis e Dondarini, sono stati tutti assolti, diventa
fondamentale verificare quan­te partite del campionato 2004/05 sono state
arbitrate dai signori Dome­nico Messina, Gian Luca Rocchi, Paolo
Tagliavento, Pasquale Rodomon­ti, Paolo Bertini, Antonio Dattilo, Marco
Gabriele, Gianluca Paparesta, ol­tre agli assistenti Alessandro Griselli,
Marco Ivaldi e Alessandro Sta­gnoli.
Infatti, alla luce della pronuncia della CAF nei confronti dei
summen­zionati soggetti, è pacifico come gli stessi non abbiano subito
condiziona­mento alcuno da parte dei dirigenti juventini; analoga
conclusione può trarsi per tutte le partite arbitrate da De Santis che,
proprio secondo l’i­potesi accusatoria, durante il campionato 2004/05 ha
tenuto un compor­tamento non certo favorevole alla squadra bianconera ed è
stato assolto sul punto dalla CAF.
Si può dunque ritenere che si sia raggiunta la prova non solo
dell’assolu­ta regolarità delle 23 partite sopra elencate, ma anche
dell’assenza di con­dizionamenti arbitrali per le medesime. Ad esse va
aggiunta Sampdoria­ Juventus arbitrata da Dondarini, essendo in atti
provato che nessuna te­lefonata o altro messaggio giunse al medesimo prima
della partita .
In conclusione, dunque, soltanto due partite, Bologna-Juventus diretta da
Pieri e Cagliari-Juventus diretta da Racalbuto, sono negativamente
commentate dagli osservatori.
Alla luce di quanto sopra esposto si può concludere con assoluta certezza
che per quanto concerne la Juventus nessun comportamento attribuito
dall’accusa a Giraudo abbia superato il momento di contatto con i
desi­gnatori, atto di per sé inidoneo ad alterare le gare.

Fonte: Tuttosport

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 Altre opzioni 22 Lug 2006, 16:04
Newsgroup: it.sport.calcio.juventus
Da: "odisseo" <giovannizane...@libero.it>
Data: Sat, 22 Jul 2006 14:04:38 GMT
Locale: Sab 22 Lug 2006 16:04
Oggetto: Re: Ecco il Ricorso di Giraudo:«La Juventus ha vinto sul campo»

"JuveFan" <dynam...@yahoo.com> wrote in message

news:e9r2hr$94b$1@news.newsland.it...

> Da notare il passo in cui l'avv. Chiappero definisce il processo di
> biscardi: "una trasmissione da bar sport quale il "Processo del lunedì" "

è meglio del ricorso di zaccone. In 4 parole smonta la tesi principale e
mette in luce tutte le contraddizioni di una sentenza che in teoria ci
assolve, ma in pratica ci condanna!

il passo più importante è che lo scudetto 2004/05 è assolutamente regolare
perchè non vi sono illeciti. Una tesi che viste le "prove" in mano alla CAF
ci avrebbero dovuto lasciare in A con qualche punto di penalizzazione per
l'art.1.

PUrtroppo però a difendere la Juve c'è Zaccone, e la Juve stessa vuole la B,
quindi....

cJao


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