Da notare il passo in cui l'avv. Chiappero definisce il processo di
biscardi: "una trasmissione da bar sport quale il ”Processo del lunedì” "
Il ricorso di Chiappero per Giraudo
«La Juventus ha vinto sul campo»
ECC.MA CORTE FEDERALE ROMA Il signor Antonio Giraudo ed il suo difensore
con il presente atto dichiarano di proporre appello avverso la decisione
della Commissione di Appello Federale del 14 luglio 2006 . A sostegno
della presente impugnazione militano le seguenti ragioni di diritto ed
equità: - 1. Nel corso del dibattimento era stata eccepita da tutte le
parti la inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche provenienti
dai procedimenti penali di Napoli e di Torino. Si era sostenuto che il
divieto di utilizzazione proveniva dall’articolo 270 c.p.p. Di
conseguenza, stante l’illegittimità dell’utilizzo delle intercettazioni,
si ritiene che i fatti di causa dovessero e debbano essere oggetto di una
valutazione fondata esclusivamente sulle risultanze probatorie diverse
dalle intercettazioni medesime.
A noi pare che nel caso di specie non vi sia corrispondenza tra la
sentenza e la formazione della accusa. Normalmente, la sentenza emessa in
un procedimento decide su prove proposte dall’accusa e formatesi in quel
processo in virtù del generalissimo principio della autonomia e della
indipendenza dei giudizi. Nel caso di specie è di tutta evidenza come il
giudice sportivo abbia acquisito e valutato in pochissimi giorni atti che
provenivano da un’istruttoria di altro processo durata oltre due anni.
Onde si chiede che codesta Eccellentissima Corte Federale voglia annullare
sul punto la decisione impugnata con le consequenziali provvidenze di
legge.
- 2. L’impugnata sentenza ha peraltro violato un altro principio cardine
dell’ordinamento statale che non può essere pretermesso da nessuna
autorità, neppure da quella sportiva.
E’ noto, infatti, che il diritto penale si fonda sul principio “nullun
crimen sine lege”, nella sua triplice articolazione della riserva di
legge, della tassatività e della irretroattività. Orbene, tale principio
è cardine anche dell’ordinamento sportivo, dove il legislatore ha già
compiuto una scelta ai limiti della legalità introducendo una forma di
illecito non compiutamente tipizzato.
- 3. Prendendo atto ma non concedendo che si possa parlare di illecito
sportivo nei termini appena riportati, occorre ora valutare in concreto i
comportamenti addebitati ad Antonio Giraudo che non ha telefonate
riservate, non ha chiesto favori ai designatori, non ha mai parlato con
arbitri se non in occasione dei convenevoli del dopo-partita sicché, come
Pairetto e Lanese, avrebbe al più dovuto essere ritenuto responsabile di
violazione dell’articolo 1 CGS. Non è dato comprendere infatti per quale
ragione le motivazioni addotte per Pairetto e Lanese in ordine agli
incontri con Giraudo possano costituire violazione dell’articolo 1 CGS
per gli uni e illecito sportivo per l’altro.
E’ infatti corretta la valutazione che delle stesse è stata fatta per
Pairetto e Lanese. Il rapporto di amicizia risalente nel tempo specie con
il Pairetto, ed i consolidati rapporti coinvolgenti anche i rispettivi
nuclei familiari, riportano infatti l’addebito mosso al rango di semplici
cortesie. Questo vale, ovviamente, sia per gli sconti sulle autovetture
del Gruppo Fiat sia per i doni natalizi.
Lo stesso identico discorso ha da valere con riferimento al Mazzini con il
quale non vi sono telefonate compromettenti .
Conseguentemente, le motivazioni relative alle posizioni di Pairetto e
Lanese devono quindi valere anche nei confronti di chi, come Giraudo, ha
posto in essere solo identiche condotte.
Il secondo ed ultimo elemento di accusa direttamente rivolto a Giraudo
sarebbe rinvenibile nel trattamento da riservare agli arbitri che si
fossero manifestati ostili alla squadra. Il metodo usato secondo la
sentenza sarebbe quello di minacciare di far applicare sanzioni agli
arbitri o di attaccarli pubblicamente utilizzando giornalisti disponibili
a siffatta operazione.
Che questo secondo elemento abbia una potenzialità di condizionamento
della classe arbitrale è da escludere. L’intervento sui media attuato, tra
l’altro, stando alle telefonate solo e sempre dal Moggi, va comunque
collocato nell’ambito che gli è proprio e cioè quello di una trasmissione
da bar sport quale il ”Processo del lunedì” .
Ciò che rileva, peraltro, è che detti interventi mediatici non possono
costituire per definizione condizionamento della classe arbitrale che
deve nel suo complesso ispirarsi ai canoni comportamentali dettati
dall’articolo 40 del Regolamento AIA.
Si ripete dunque che la sentenza, con il diverso trattamento riservato al
Dott. Giraudo, rispetto a quello riservato a Pairetto, Lanese, Mazzini, è
profondamente ingiusta.
La restante parte della motivazione riguarda unicamente il Moggi e le
telefonate intercorse tra questi ed il designatore Bergamo.
La corretta lettura della telefonata del 9/2/2005 non pone affatto in
evidenza una sudditanza del designatore nei confronti del Moggi. Inserire
nella prima griglia i migliori arbitri era infatti un obiettivo dichiarato
del sistema. Conforta tale pensiero il provvedimento di archiviazione ed
il relativo decreto della Magistratura torinese fatti dopo un’attenta
analisi sulla formazione delle griglie dell’annata 2004/05.
In definitiva, dunque, nel momento in cui anche per la sentenza i
sorteggi sono regolari, non residua alcun elemento utile alla costruzione
della ipotesi di illecito sportivo.
Anche la richiesta degli assistenti Ambrosini e Foschetti, che secondo la
telefonata intercorsa tra Bergamo e Fazi del 9/2/2005 sarebbe stata
avanzata dal Moggi al Bergamo e da questi solo parzialmente accolta,
dimostra che l’interferenza nella designazione dei segnalinee non
produceva l’effetto di ottenere quanto richiesto. La deduzione della
sentenza, che attribuisce a Bergamo la designazione di almeno uno dei
guardalinee desiderato da Moggi, non tiene conto che la volontà
dichiarata di Bergamo è quella di comportarsi diversamente rispetto alla
richiesta .
In ogni caso la semplice richiesta di due persone, senza motivazione,
anche per la Commissione d’Appello Federale non integra la condotta di
illecito sportivo.
La vittoria sul campo da parte della Juventus nel campionato 2004/05 non è
stata frutto di condizionamenti arbitrali da parte dei dirigenti
juventini. E’ stata del tutto legittima, ma accompagnata da un clima di
sospetto che ha suggerito una distorta lettura degli avvenimenti. Ne sono
riprova i numerosissimi auspici di avere Collina come arbitro, non già
per essere l’unico a ben arbitrare ma, paradossalmente, per essere l’unico
a poter sbagliare senza ingenerare canee mediatiche. Sorge allora
spontanea l’esigenza di verificare dagli atti ufficiali il percorso
sportivo della Juventus nell’annata 2004/05 utilizzando anche le
relazioni degli osservatori arbitrali.
Prima di trattare le relazioni degli osservatori, vi è un ulteriore dato
che a nostro avviso è essenziale: se è vero, come è vero, che gli arbitri
sentiti nel corso del procedimento hanno tutti escluso di essere stati
condizionati dai designatori, e che di conseguenza i medesimi, ad
eccezione di De Santis e Dondarini, sono stati tutti assolti, diventa
fondamentale verificare quante partite del campionato 2004/05 sono state
arbitrate dai signori Domenico Messina, Gian Luca Rocchi, Paolo
Tagliavento, Pasquale Rodomonti, Paolo Bertini, Antonio Dattilo, Marco
Gabriele, Gianluca Paparesta, oltre agli assistenti Alessandro Griselli,
Marco Ivaldi e Alessandro Stagnoli.
Infatti, alla luce della pronuncia della CAF nei confronti dei
summenzionati soggetti, è pacifico come gli stessi non abbiano subito
condizionamento alcuno da parte dei dirigenti juventini; analoga
conclusione può trarsi per tutte le partite arbitrate da De Santis che,
proprio secondo l’ipotesi accusatoria, durante il campionato 2004/05 ha
tenuto un comportamento non certo favorevole alla squadra bianconera ed è
stato assolto sul punto dalla CAF.
Si può dunque ritenere che si sia raggiunta la prova non solo
dell’assoluta regolarità delle 23 partite sopra elencate, ma anche
dell’assenza di condizionamenti arbitrali per le medesime. Ad esse va
aggiunta Sampdoria Juventus arbitrata da Dondarini, essendo in atti
provato che nessuna telefonata o altro messaggio giunse al medesimo prima
della partita .
In conclusione, dunque, soltanto due partite, Bologna-Juventus diretta da
Pieri e Cagliari-Juventus diretta da Racalbuto, sono negativamente
commentate dagli osservatori.
Alla luce di quanto sopra esposto si può concludere con assoluta certezza
che per quanto concerne la Juventus nessun comportamento attribuito
dall’accusa a Giraudo abbia superato il momento di contatto con i
designatori, atto di per sé inidoneo ad alterare le gare.
Fonte: Tuttosport
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